Onorevoli Colleghi! - La promozione delle pari opportunità nell'ambito del lavoro autonomo è portata avanti, almeno in linea di principio, sia in ambito comunitario sia a livello nazionale: la legge n. 125 del 1991, all'articolo 1, comma 2, lettera d), menziona, infatti, tra gli scopi delle azioni positive, quello di promuovere l'inserimento delle donne nei settori professionali e nei livelli nei quali sono sottorappresentate.
      In materia di legislazione per le pari opportunità la situazione è la seguente: per quanto concerne le lavoratrici subordinate, la produzione normativa in materia di lavoro femminile è stata molto consistente e fortemente improntata a princìpi di protezione della maternità; per quanto riguarda l'imprenditoria femminile, esiste la legge n. 215 del 1992, che prevede agevolazioni a sostegno della stessa, anche se essa in passato ha soddisfatto una percentuale assai esigua di domande, a causa della complessità degli adempimenti richiesti per l'accesso alle agevolazioni e per l'esiguità degli stanziamenti che vi vengono destinati annualmente. Per contro, rileviamo un vuoto normativo per quanto riguarda le lavoratrici autonome e le libere professioniste seppure all'interno della generale categoria del lavoro autonomo e della libera professione. Queste categorie di donne, al pari delle lavoratrici subordinate e delle imprenditrici, si trovano a dover affrontare i medesimi disagi legati alla necessità di conciliare la vita familiare e la vita professionale, disagi aggravati dalle problematiche connesse all'attività, normalmente a carattere tecnico e specialistico, che richiede dunque un continuo aggiornamento professionale, oltre ad un investimento in beni strumentali, sia materiali che immateriali. Si condividono pertanto pienamente le ragioni per le quali il lavoro

 

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subordinato femminile, da un lato, e l'imprenditoria femminile, dall'altro, hanno, rispettivamente, una legislazione di tutela ed una legislazione di sostegno e si condividono ugualmente le ragioni per cui le lavoratrici autonome e libere professioniste sono state beneficiarie di singoli provvedimenti legislativi a tutela della maternità (la legge n. 546 del 1987 ha introdotto un'indennità di maternità a favore delle lavoratrici autonome, la legge n. 379 del 1990 ha esteso tale beneficio alle libere professioniste). Non si comprendono tuttavia le ragioni per cui è assente una normativa che sostenga le pari opportunità sotto il profilo della crescita professionale e dello sviluppo competitivo, non solo sotto il profilo della tutela della sfera familiare, di cui beneficiano, in larga misura, anche gli uomini.
      In quest'ottica si propone l'esenzione totale dai contributi previdenziali, nonché un credito di imposta, pari al 10 per cento a valere ai fini IRPEF e IVA a favore di tutti i neo lavoratori autonomi e dei nuovi iscritti agli albi professionali, a decorrere dal 1o gennaio 2007, per un periodo di tre anni. Tale misura, il cui fine ultimo è quello di ridurre i disagi cui sono esposte le donne che svolgono una attività a carattere autonomo o professionale, si estende alla categoria generale, per non incorrere nella violazione del principio di pari opportunità uomo-donna.
      Onorevoli colleghi, la ragione ispiratrice della presente proposta di legge risiede non solo nella concessione di benefìci ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti, seppure all'interno della non violazione del principio di pari opportunità, ma si traduce anche, seppure in modo indiretto, in incentivi all'occupazione, che sarà incoraggiata dall'alleggerimento del peso fiscale e contributivo a carico degli stessi, come è possibile argomentare, mutatis mutandis, sulla base delle esperienze positive maturate nell'applicazione della legge n. 215 del 1992 a favore dell'imprenditoria femminile. Si auspicano pertanto risultati positivi dall'alleggerimento del carico fiscale e contributivo del lavoro autonomo e professionale.
 

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